Assicurazioni
Negli illeciti civili si inserisce tipicamente la figura di tutela generale (professionale, personale, civile, ecc.) dell’assicurazione, che interviene in forza di contratto che la lega alla persona / società che incorre nell’illecito, e si impegna a garantire la tutela risarcitoria ove sia dimostrata una effettiva responsabilità come dagli elementi precedentemente indicati.
Recita l’art. 1882 del Codice Civile: “L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita) ”.
Le imprese di assicurazione sono sottoposte, per il loro rilievo economico e sociale, ad un penetrante controllo pubblico volto a garantire il rispetto delle regole e delle tecniche dell’assicurazione ed una corretta e prudente gestione del denaro raccolto fra il pubblico attraverso l’incasso dei premi.
Molte sono le leggi intervenute nel tempo sulla materia per disciplinarne i vari aspetti. Attualmente l’attività assicurativa può essere esercitata solo da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione. Inoltre, l’inizio della attività è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), che è un organo preposto allo svolgimento di attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione.
L’assicurazione è il mezzo utilizzato molto spesso dalle società anche nella gestione di affari e rapporti reciproci. L’intervento dell’assicurazione qui copre spesso rischi derivanti dal trasporto della merce, dal pagamento o dalla consegna di quanto pattuito, e in alcuni casi garantisce anche il buon andamento del rapporto commerciale, ove possibile determinare una misura di rischio statistico.
Particolare importanza rivestono le compagnie assicurative che gestiscono le pratiche di risarcimento del danno nell'ambito delle vertenze di infortunistica stradale.
Recita l’art. 1882 del Codice Civile: “L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita) ”.
Le imprese di assicurazione sono sottoposte, per il loro rilievo economico e sociale, ad un penetrante controllo pubblico volto a garantire il rispetto delle regole e delle tecniche dell’assicurazione ed una corretta e prudente gestione del denaro raccolto fra il pubblico attraverso l’incasso dei premi.
Molte sono le leggi intervenute nel tempo sulla materia per disciplinarne i vari aspetti. Attualmente l’attività assicurativa può essere esercitata solo da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione. Inoltre, l’inizio della attività è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), che è un organo preposto allo svolgimento di attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione.
L’assicurazione è il mezzo utilizzato molto spesso dalle società anche nella gestione di affari e rapporti reciproci. L’intervento dell’assicurazione qui copre spesso rischi derivanti dal trasporto della merce, dal pagamento o dalla consegna di quanto pattuito, e in alcuni casi garantisce anche il buon andamento del rapporto commerciale, ove possibile determinare una misura di rischio statistico.
Particolare importanza rivestono le compagnie assicurative che gestiscono le pratiche di risarcimento del danno nell'ambito delle vertenze di infortunistica stradale.