Costituzioni di parte civile nei procedimenti penali
La costituzione di parte civile è il modo in cui la vittima di un reato può chiedere il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale.
In generale chi ha subito una lesione dal reato non è in automatico parte integrante del processo penale (che si svolge tra lo Stato e l'imputato).
Per tale motivo costui deve proporre un'azione autonoma di tipo civile per ottenere il risarcimento danni. Può invece optare per una richiesta di risarcimento del danno direttaente nel processo penale, attraverso una richiesta in forma scritta presso il giudice che ha in carico il giudizio, rispettando degli adempimenti tassativamente previsti dalla legge e con la necessaria assistenza di un avvocato penalista.
Attraverso la costituzione di parte civile il danneggiato può chiedere:
- il risarcimento dei danni;
- il rimborso delle spese di giudizio;
- la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato.
In generale chi ha subito una lesione dal reato non è in automatico parte integrante del processo penale (che si svolge tra lo Stato e l'imputato).
Per tale motivo costui deve proporre un'azione autonoma di tipo civile per ottenere il risarcimento danni. Può invece optare per una richiesta di risarcimento del danno direttaente nel processo penale, attraverso una richiesta in forma scritta presso il giudice che ha in carico il giudizio, rispettando degli adempimenti tassativamente previsti dalla legge e con la necessaria assistenza di un avvocato penalista.
Attraverso la costituzione di parte civile il danneggiato può chiedere:
- il risarcimento dei danni;
- il rimborso delle spese di giudizio;
- la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato.