Responsabilità civile e risarcimento del danno
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. L’art. 2043 del Codice Civile affonda le sue radici nella tradizione giuridica romanista, più precisamente deriva dalla legge romana “lex Aquilia” datata intorno all’anno 286 a.C., che per la prima volta introdusse l’obbligo del risarcimento dei danni cagionati a terzi, indipendentemente da un pre-esistente rapporto contrattuale tra le parti.
La responsabilità per fatto illecito si definisce dunque anche “responsabilità extracontrattuale” (poichè riguarda tutti coloro che non sono precedentemente e necessariamente legati da un contratto o qualunque rapporto, ma entrano in relazione nel momento in cui l’azione di uno cagiona un danno ad un altro).
Il fatto dannoso dunque, genera in capo a colui che lo compie, una “obbligazione” di risarcimento ove sia dimostrata la sussistenza degli elementi che compongono il cosidetto “illecito civile”
Gli elementi necessari per la determinazione della responsabilità sono:
Elemento soggettivo: quando il danno è voluto, come effetto della propria azione, o comunque si accetta l'eventualità che si verifichino conseguenze dannose, anche se non sono l'obiettivo primario dell'atto
Elemento oggettivo: Si compone di comportamento ingiusto, evento dannoso e nesso di causalità
Comportamento ingiusto: È l'azione umana illecita cioè contraria a norme dell'ordinamento giuridico, agli usi, al buon costume, o in generale alla diligenza nel comportamento.
Evento dannoso: È il pregiudizio subito dal soggetto diverso da quello che ha tenuto la condotta. Può essere un danno economico, (danno emergente, lucro cessante), oppure danno non economico. La giurisprudenza più recente ha ricondotto a questa fattispecie anche il danno biologico e il danno esistenziale, come lesione dell'integrità psico-fisica e delle abitudini di vita del danneggiato. Viene risarcito con valutazione equitativa dal giudice.
Nesso di causalità: È il legame causa-effetto che deve legare la condotta con l'evento, nel senso che l'azione deve essere causa diretta ed immediata del danno. Cause di forza maggiore, o caso foruito, possono escludere il nesso di causalità.
Risarcimento: L'obbligo di risarcimento è la conseguenza del fatto illecito, che genera appunto l’obbligazione. Secondo la legislazione italiana, il termine di prescrizione, entro il quale il risarcimento deve essere richiesto, è di cinque anni.
Negli illeciti civili si inserisce tipicamente la figura di tutela generale (professionale, personale, civile, ecc.) dell’assicurazione, che interviene in forza di contratto che la lega alla persona / società che incorre nell’illecito, e si impegna a garantire la tutela risarcitoria ove sia dimostrata una effettiva responsabilità come dagli elementi precedentemente indicati.
Recita l’art. 1882 del Codice Civile: “L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita) ”.
Le imprese di assicurazione sono sottoposte, per il loro rilievo economico e sociale, ad un penetrante controllo pubblico volto a garantire il rispetto delle regole e delle tecniche dell’assicurazione ed una corretta e prudente gestione del denaro raccolto fra il pubblico attraverso l’incasso dei premi.
Molte sono le leggi intervenute nel tempo sulla materia per disciplinarne i vari aspetti. Attualmente l’attività assicurativa può essere esercitata solo da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione. Inoltre, l’inizio della attività è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), che è un organo preposto allo svolgimento di attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione.
L’assicurazione è il mezzo utilizzato molto spesso dalle società anche nella gestione di affari e rapporti reciproci. L’intervento dell’assicurazione qui copre spesso rischi derivanti dal trasporto della merce, dal pagamento o dalla consegna di quanto pattuito, e in alcuni casi garantisce anche il buon andamento del rapporto commerciale, ove possibile determinare una misura di rischio statistico.
Errori Sanitari
“In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica l’Ente Ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non dligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l’obbligazione di quest’ultimo nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul “contratto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contratto stesso”. La Cassazione ha qualificato come contrattuale (oltre che extracontrattuale)la responsabiltà del medico che opera all’interno di una struttura ospedaliera, ribaltando i precedenti orientamenti giurisprudenziali che ravvedevano in capo al medico solo una responsabilità extracontrattuale, per violazione dei doveri inerenti alla professione, ex art. 2236 cc, concorrente con quella contrattuale dell’Ente.
Tale precisazione ha notevoli riflessi, anche nei termini di prescrizione, sull’accertamento delle responsabilità.
In un recente convegno tenuto vicino Roma sui rischi sanitari, svoltosi per iniziativa del Ministero della Salute, sono stati elencati alcuni dati significativi sull’errore sanitario rilevando che esso si può manifestare durante il percorso clinico di diagnosi, di cura e di assistenza al paziente.
In quella stessa sede sono state poste le basi per costituire un Osservatorio permanente e la realizzazione di una banca dati nazionale degli errori sanitari e ciò allo scopo di analizzare i rischi ed adottare gli interventi più opportuni per il contenimento degli stessi.
I luoghi a maggiore rischio, secondo i dati forniti dalla “Commissione tecnica sul Rischio clinico” del Ministero, sono:
Il costante monitoraggio degli errori consentirà di ridurre la probabilità che l’errore si verifichi, individuando se le responsabilità siano attribuibili agli Operatori Sanitari, alla qualità della prestazione, all’organizzazione della struttura sanitaria, ai percorsi di diagnosi, cura o assistenza.
Cosa dovrà fare il paziente nel caso rimanga vittima di errori sanitari, e cosa, soprattutto, si potrà aspettare in termini di risarcimento del danno alla salute.
Innanzi tutto è opportuno precisare che anche in presenza di un insuccesso dell’intervento sanitario non sempre si potranno imputare responsabilità al medico o all’Ente Ospedaliero.
La natura dell’intervento comporta una diversa responsabilità del medico, in quanto esistono:
-interventi di notevole difficoltà in cui la complessità dell’intervento stesso presenta un rischio più elevato di insuccesso;
-interventi di facile esecuzione;
Ogni intervento richiede preliminarmente che il paziente venga accuratamente informato e messo in condizione, per l’informazione ricevuta, di effettuare una scelta consapevole. Il paziente deve cioè comprendere la sua situazione patologica, il trattamento consigliato, i benefici ed i rischi connessi al trattamento, le conseguenze derivanti dal mancato intervento e gli eventuali trattamenti alternativi con i relativi effetti.
Negli interventi complessi il medico dovrà provare la difficoltà dell’esecuzione e risponderà legalmente solo per dolo o colpa grave.
Negli interventi consuetudinari invece il medico dovrà provare “la sua assenza di responsabilità” dovrà, in altre parole, dimostrare che non c’è stata da parte sua negligenza, imprudenza o imperizia.
Altro discorso è quello relativo all’intervento di chirurgia estetica. In tale caso, trattandosi di intervento in cui si richiede al medico il risultato desiderato, e non l’idoneità dei mezzi impiegati per raggiungere il risultato, sarà sufficiente per il paziente dimostrare la differenza tra il risultato ottenuto e quello indicato dal medico stesso.
Negli illeciti civili si inserisce tipicamente la figura di tutela generale (professionale, personale, civile, ecc.) dell’assicurazione, che interviene in forza di contratto che la lega alla persona / società che incorre nell’illecito, e si impegna a garantire la tutela risarcitoria ove sia dimostrata una effettiva responsabilità come dagli elementi precedentemente indicati.
La responsabilità per fatto illecito si definisce dunque anche “responsabilità extracontrattuale” (poichè riguarda tutti coloro che non sono precedentemente e necessariamente legati da un contratto o qualunque rapporto, ma entrano in relazione nel momento in cui l’azione di uno cagiona un danno ad un altro).
Il fatto dannoso dunque, genera in capo a colui che lo compie, una “obbligazione” di risarcimento ove sia dimostrata la sussistenza degli elementi che compongono il cosidetto “illecito civile”
Gli elementi necessari per la determinazione della responsabilità sono:
Elemento soggettivo: quando il danno è voluto, come effetto della propria azione, o comunque si accetta l'eventualità che si verifichino conseguenze dannose, anche se non sono l'obiettivo primario dell'atto
Elemento oggettivo: Si compone di comportamento ingiusto, evento dannoso e nesso di causalità
Comportamento ingiusto: È l'azione umana illecita cioè contraria a norme dell'ordinamento giuridico, agli usi, al buon costume, o in generale alla diligenza nel comportamento.
Evento dannoso: È il pregiudizio subito dal soggetto diverso da quello che ha tenuto la condotta. Può essere un danno economico, (danno emergente, lucro cessante), oppure danno non economico. La giurisprudenza più recente ha ricondotto a questa fattispecie anche il danno biologico e il danno esistenziale, come lesione dell'integrità psico-fisica e delle abitudini di vita del danneggiato. Viene risarcito con valutazione equitativa dal giudice.
Nesso di causalità: È il legame causa-effetto che deve legare la condotta con l'evento, nel senso che l'azione deve essere causa diretta ed immediata del danno. Cause di forza maggiore, o caso foruito, possono escludere il nesso di causalità.
Risarcimento: L'obbligo di risarcimento è la conseguenza del fatto illecito, che genera appunto l’obbligazione. Secondo la legislazione italiana, il termine di prescrizione, entro il quale il risarcimento deve essere richiesto, è di cinque anni.
Negli illeciti civili si inserisce tipicamente la figura di tutela generale (professionale, personale, civile, ecc.) dell’assicurazione, che interviene in forza di contratto che la lega alla persona / società che incorre nell’illecito, e si impegna a garantire la tutela risarcitoria ove sia dimostrata una effettiva responsabilità come dagli elementi precedentemente indicati.
Recita l’art. 1882 del Codice Civile: “L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita) ”.
Le imprese di assicurazione sono sottoposte, per il loro rilievo economico e sociale, ad un penetrante controllo pubblico volto a garantire il rispetto delle regole e delle tecniche dell’assicurazione ed una corretta e prudente gestione del denaro raccolto fra il pubblico attraverso l’incasso dei premi.
Molte sono le leggi intervenute nel tempo sulla materia per disciplinarne i vari aspetti. Attualmente l’attività assicurativa può essere esercitata solo da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione. Inoltre, l’inizio della attività è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), che è un organo preposto allo svolgimento di attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione.
L’assicurazione è il mezzo utilizzato molto spesso dalle società anche nella gestione di affari e rapporti reciproci. L’intervento dell’assicurazione qui copre spesso rischi derivanti dal trasporto della merce, dal pagamento o dalla consegna di quanto pattuito, e in alcuni casi garantisce anche il buon andamento del rapporto commerciale, ove possibile determinare una misura di rischio statistico.
Errori Sanitari
“In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica l’Ente Ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non dligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l’obbligazione di quest’ultimo nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul “contratto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contratto stesso”. La Cassazione ha qualificato come contrattuale (oltre che extracontrattuale)la responsabiltà del medico che opera all’interno di una struttura ospedaliera, ribaltando i precedenti orientamenti giurisprudenziali che ravvedevano in capo al medico solo una responsabilità extracontrattuale, per violazione dei doveri inerenti alla professione, ex art. 2236 cc, concorrente con quella contrattuale dell’Ente.
Tale precisazione ha notevoli riflessi, anche nei termini di prescrizione, sull’accertamento delle responsabilità.
In un recente convegno tenuto vicino Roma sui rischi sanitari, svoltosi per iniziativa del Ministero della Salute, sono stati elencati alcuni dati significativi sull’errore sanitario rilevando che esso si può manifestare durante il percorso clinico di diagnosi, di cura e di assistenza al paziente.
In quella stessa sede sono state poste le basi per costituire un Osservatorio permanente e la realizzazione di una banca dati nazionale degli errori sanitari e ciò allo scopo di analizzare i rischi ed adottare gli interventi più opportuni per il contenimento degli stessi.
I luoghi a maggiore rischio, secondo i dati forniti dalla “Commissione tecnica sul Rischio clinico” del Ministero, sono:
- la sala operatoria, con una incidenza di errori pari al 32% del totale;
- i reparti di degenza, con una incidenza del 28%;
- i dipartimenti di urgenza, con una incidenza del 22%;
- gli ambulatori, con una incidenza del 18%.
Il costante monitoraggio degli errori consentirà di ridurre la probabilità che l’errore si verifichi, individuando se le responsabilità siano attribuibili agli Operatori Sanitari, alla qualità della prestazione, all’organizzazione della struttura sanitaria, ai percorsi di diagnosi, cura o assistenza.
Cosa dovrà fare il paziente nel caso rimanga vittima di errori sanitari, e cosa, soprattutto, si potrà aspettare in termini di risarcimento del danno alla salute.
Innanzi tutto è opportuno precisare che anche in presenza di un insuccesso dell’intervento sanitario non sempre si potranno imputare responsabilità al medico o all’Ente Ospedaliero.
La natura dell’intervento comporta una diversa responsabilità del medico, in quanto esistono:
-interventi di notevole difficoltà in cui la complessità dell’intervento stesso presenta un rischio più elevato di insuccesso;
-interventi di facile esecuzione;
Ogni intervento richiede preliminarmente che il paziente venga accuratamente informato e messo in condizione, per l’informazione ricevuta, di effettuare una scelta consapevole. Il paziente deve cioè comprendere la sua situazione patologica, il trattamento consigliato, i benefici ed i rischi connessi al trattamento, le conseguenze derivanti dal mancato intervento e gli eventuali trattamenti alternativi con i relativi effetti.
Negli interventi complessi il medico dovrà provare la difficoltà dell’esecuzione e risponderà legalmente solo per dolo o colpa grave.
Negli interventi consuetudinari invece il medico dovrà provare “la sua assenza di responsabilità” dovrà, in altre parole, dimostrare che non c’è stata da parte sua negligenza, imprudenza o imperizia.
Altro discorso è quello relativo all’intervento di chirurgia estetica. In tale caso, trattandosi di intervento in cui si richiede al medico il risultato desiderato, e non l’idoneità dei mezzi impiegati per raggiungere il risultato, sarà sufficiente per il paziente dimostrare la differenza tra il risultato ottenuto e quello indicato dal medico stesso.
Negli illeciti civili si inserisce tipicamente la figura di tutela generale (professionale, personale, civile, ecc.) dell’assicurazione, che interviene in forza di contratto che la lega alla persona / società che incorre nell’illecito, e si impegna a garantire la tutela risarcitoria ove sia dimostrata una effettiva responsabilità come dagli elementi precedentemente indicati.