Diritto civile
Il Diritto Civile concerne tutte le vicende dei rapporti giuridici tra privati.
Le fonti del diritto civile sono: la Costituzione, il Codice Civile, le leggi statali e regionali, le norme della Comunità Europea, i regolamenti, gli usi, e la giurisprudenza.
Il testo normativo più importante, ampio e complesso che concerne i rapporti privati è il codice civile, nel quale sono previsti e disciplinati gli istituti fondamentali di tutto il diritto privato sia civile che commerciale.
Le leggi statali e regionali intervengono di volta in volta in settori che richiedono una disciplina più articolata o il completamento delle normative ad essi relative.
Le norme della Comunità Europea sono invece tutte quelle leggi che derivano direttamente dai Trattati Comunitari, o dalle fonti secondarie, leggi cioè emanate dagli organi comunitari preposti a questo. Le norme europee possono essere vincolanti e direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico nazionale, oppure determinare una serie di linee generali di intervento ove lo Stato è chiamato a intervenire.
I regolamenti sono atti normativi che si caratterizzano per essere emanati da organi del potere esecutivo o da altri enti pubblici dotati per legge di potestà regolamentare.
Gli usi o consuetudini sono norme che si formano spontaneamente mediante il diffuso comportamento sociale. E’ norma dunque che promana direttamente dai membri della società, senza l’intermediazione degli organi istituzionali.
La giurisprudenza è considerata in tendenza sempre più come una fonte del diritto. Di fatto è una fonte impropria nell’ordinamento italiano, che, a differenza degli ordinamenti definiti a “common law” non riconosce alcuna vincolatività alle decisioni prese dalla Corte Suprema. Il giudice pertanto non è tenuto, in linea di massima, a giudicare sulla base di regole espresse precedentemente da altri giudici nelle loro sentenze. La giurisprudenza è piuttosto considerata come un indice di evoluzione ed interpretazione del diritto, sicuramente importante, ma non vincolante.
L’ordinamento giuridico italiano, così come la maggior parte degli ordinamenti giuridici del mondo, presenta una regolamentazione dei rapporti giuridici privati, secondo categorie concettuali elaborate dai giuristi romani.
Nella storia si sono poi susseguite modificazioni e rielaborazioni degli istituti romani, e cambiamenti che viaggiavano insieme ai cambiamenti degli ordinamenti giuridici. Con la rivoluzione francese e la codificazione del XIX secolo, si sono elaborati ed evoluti codici di leggi, che hanno accompagnato l’evoluzione europea verso gli stati moderni e democratici attuali.
Il diritto costituisce il mezzo più evoluto di organizzazione sociale, nel senso che lo sviluppo, la durata, la forza delle aggregazioni sociali dipendono maggiormente dalle norme di diritto che non da quelle morali o religiose; e la forza non prevale sulla ragione.
Le fonti del diritto civile sono: la Costituzione, il Codice Civile, le leggi statali e regionali, le norme della Comunità Europea, i regolamenti, gli usi, e la giurisprudenza.
Il testo normativo più importante, ampio e complesso che concerne i rapporti privati è il codice civile, nel quale sono previsti e disciplinati gli istituti fondamentali di tutto il diritto privato sia civile che commerciale.
Le leggi statali e regionali intervengono di volta in volta in settori che richiedono una disciplina più articolata o il completamento delle normative ad essi relative.
Le norme della Comunità Europea sono invece tutte quelle leggi che derivano direttamente dai Trattati Comunitari, o dalle fonti secondarie, leggi cioè emanate dagli organi comunitari preposti a questo. Le norme europee possono essere vincolanti e direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico nazionale, oppure determinare una serie di linee generali di intervento ove lo Stato è chiamato a intervenire.
I regolamenti sono atti normativi che si caratterizzano per essere emanati da organi del potere esecutivo o da altri enti pubblici dotati per legge di potestà regolamentare.
Gli usi o consuetudini sono norme che si formano spontaneamente mediante il diffuso comportamento sociale. E’ norma dunque che promana direttamente dai membri della società, senza l’intermediazione degli organi istituzionali.
La giurisprudenza è considerata in tendenza sempre più come una fonte del diritto. Di fatto è una fonte impropria nell’ordinamento italiano, che, a differenza degli ordinamenti definiti a “common law” non riconosce alcuna vincolatività alle decisioni prese dalla Corte Suprema. Il giudice pertanto non è tenuto, in linea di massima, a giudicare sulla base di regole espresse precedentemente da altri giudici nelle loro sentenze. La giurisprudenza è piuttosto considerata come un indice di evoluzione ed interpretazione del diritto, sicuramente importante, ma non vincolante.
L’ordinamento giuridico italiano, così come la maggior parte degli ordinamenti giuridici del mondo, presenta una regolamentazione dei rapporti giuridici privati, secondo categorie concettuali elaborate dai giuristi romani.
Nella storia si sono poi susseguite modificazioni e rielaborazioni degli istituti romani, e cambiamenti che viaggiavano insieme ai cambiamenti degli ordinamenti giuridici. Con la rivoluzione francese e la codificazione del XIX secolo, si sono elaborati ed evoluti codici di leggi, che hanno accompagnato l’evoluzione europea verso gli stati moderni e democratici attuali.
Il diritto costituisce il mezzo più evoluto di organizzazione sociale, nel senso che lo sviluppo, la durata, la forza delle aggregazioni sociali dipendono maggiormente dalle norme di diritto che non da quelle morali o religiose; e la forza non prevale sulla ragione.